Il 2020 ha portato con sé numerosi cambiamenti, alcuni dei quali hanno coinvolto anche l’articolo 190 che riguarda i registri di carico e scarico dei rifiuti.
Per chi non lo sapesse, il registro di carico e scarico dei rifiuti è un’incombenza per tutti i produttori di rifiuti che devono, di fatto, dichiarare e registrare tutti i movimenti dei rifiuti.
Anche in questo caso la tenuta del registro in questione è disciplinato dall’articolo 190 ed è importante che tutte le informazioni da registrare siano precise ed accurate.
Ricordiamo, inoltre, che la registrazione deve essere effettuata entro 10 giorni lavorativi dalla data del carico o dello scarico ed il registro va conservato per almeno cinque anni dall’ultima registrazione.
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Ecco le modifiche
Abbiamo cercato di sintetizzare per voi le modifiche apportate al registro di carico e scarico.
Tra queste troviamo, il comma 1 che riporta in maniera estesa l’elenco di tutti quei soggetti che sono obbligati a tenere il registro di carico e scarico. La scelta di scrivere per esteso all’interno del comma 1 i soggetti obbligati, eliminando il richiamo al comma 3 dell’articolo 189, è da amputare al desiderio di una maggiore e completa chiarezza del testo, evitando dubbi di qualsiasi tipo.
Il comma 3, invece, conferma quali sono le tempistiche per le registrazioni e, in più, aggiunge che per i soggetti che si occupano della raccolta e del trasporto dei rifiuti l’annotazione è da effettuare entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna all’impianto destinatario, rendendo più chiara il momento di decorrenza dell’obbligo di annotazione.
Nel comma 10 è stata invece modificata la tempistica riguardante la durata della conservazione dei registri di carico e scarico che non deve essere più di cinque anni ma di tre.
Rifiuti agricoli: confermato l’esonero
Il comma 5 dell’articolo 190 riproduce l’esonero per gli imprenditori agricoli e per le imprese che si occupano della raccolta e del trasporto di rifiuti non pericolosi.
La richiesta da parte di Coldiretti per l’esonero dall’obbligo di detenere il registro di carico e scarico risale al 2016 ed è da allora che gli agricoltori sono esonerati dal Mud e registri.
Quindi le imprese agricole, quando conferiscono i propri rifiuti a circuiti di raccolta con cui è stato stipulato un contratto di servizio, sono poi esonerate dall’obbligo di tracciabilità dei rifiuti.